I NOSTRI SERVIZI LEGALI

COSA POSSIAMO FARE PER VOI?

Lo Studio Legale Balistreri offre un servizio completo ai suoi clienti attraverso l’utilizzo di un network di studi professionali presenti sul territorio nazionale (tra i quali troviamo notai, commercialistiarchitettigeometriagenzie immobiliariinvestigatori privati, ecc.), tutti riuniti in un’unica struttura scalabile.

Questo approccio ci permette di fornire al cliente un solo referente, garantendo un quadro complessivo della normativa vigente. In questo modo, lo Studio Legale Balistreri è in grado di maturare una competenza multidisciplinare nelle varie aree di attività svolte dallo studio.

I NOSTRI CLIENTI

Lo Studio Legale Balistreri fornisce assistenza e consulenza qualificata, giudiziale e stragiudiziale, a PrivatiIstituti di CreditoImprese e Condomini, non solo a Roma e Marino, dove ha le sue sedi operative, ma anche su tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione con vari domiciliatari collocati in tutta Italia.

Siamo specializzati in una vasta gamma di aree legali, tra cui recupero creditidiritto del lavorocontrattualisticadiritto immobiliare, locazioni, condominio, adeguamento privacy, separazione e divorzi, successioni, concorsuale, esecuzioni, corporate, consulenza periodica, consulenza online, aste giudiziarie, pre asta, saldo e stralcio, mediazione e negoziazione assistita.

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Mediazione civile

Lo Studio Legale Balistreri offre assistenza legale anche attraverso i sistemi ADR (Alternative Dispute Resolution), quale la mediazione civile, attuando strategie finalizzate a comporre bonariamente la lite insorta. Tale strumento, in considerazione dei tempi processuali e delle incertezze derivanti dal giudizio, permettono di evitare conflitti che possono portare a spese impreviste ed imprevedibili.

L’istituto della mediazione civile, introdotta con il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nato con l’obiettivo principale di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause, si propone come strumento alternativo al contenzioso, volto alla risoluzione delle controversie in tempi brevi (oggi non oltre 3 mesi) e con costi contenuti e certi.

Tale istituto è caratterizzato dall’assenza di particolari formalità  e si articola, a differenza del processo civile, in forma per lo più orale. La mediazione civile si svolge alla presenza di un mediatore, nominato dall’Organismo di mediazione, nonché alla partecipazione personale delle parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. L’Organismo di mediazione  territorialmente competente è quello che abbia una propria sede nel luogo del giudice che sarebbe territorialmente competente per la relativa controversia. Gli incontri di mediazione vengono verbalizzati sinteticamente.

Gli esiti della mediazione potranno essere di due tipi:

  • il raggiungimento di un accordo conciliativo; 
  • o il mancato raggiungimento dello stesso. 

L’accordo conciliativo costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 c.p.c.

Ci sono alcune materie per le quali il procedimento in questione è obbligatorio. Da ciò discende che, in caso di mancata attivazione del procedimento di mediazione prima della relativa domanda giudiziale, quest’ultima sarà improcedibile. Il giudice, in questo caso, dovrà sospendere il processo ed invitare le parti ad attivare il procedimento. Al buon esito dello stesso le parti non avranno più interesse a proseguire nella controversia giudiziale. Ove viceversa non vada a buon fine le parti potranno proseguire la controversia dando atto al giudice del fallimento del tentativo svolto. 

Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
  • divisione e successioni ereditarie; mediazione civile
  • patti di famiglia; mediazione civile
  • locazione e comodato; mediazione civile
  • affitto di aziende;
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • condominio. 

Esperire il tentativo di conciliazione, inoltre, è obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie.

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