I NOSTRI SERVIZI LEGALI

COSA POSSIAMO FARE PER VOI?

Lo Studio Legale Balistreri offre un servizio completo ai suoi clienti attraverso l’utilizzo di un network di studi professionali presenti sul territorio nazionale (tra i quali troviamo notai, commercialistiarchitettigeometriagenzie immobiliariinvestigatori privati, ecc.), tutti riuniti in un’unica struttura scalabile.

Questo approccio ci permette di fornire al cliente un solo referente, garantendo un quadro complessivo della normativa vigente. In questo modo, lo Studio Legale Balistreri è in grado di maturare una competenza multidisciplinare nelle varie aree di attività svolte dallo studio.

I NOSTRI CLIENTI

Lo Studio Legale Balistreri fornisce assistenza e consulenza qualificata, giudiziale e stragiudiziale, a PrivatiIstituti di CreditoImprese e Condomini, non solo a Roma e Marino, dove ha le sue sedi operative, ma anche su tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione con vari domiciliatari collocati in tutta Italia.

Siamo specializzati in una vasta gamma di aree legali, tra cui recupero creditidiritto del lavorocontrattualisticadiritto immobiliare, locazioni, condominio, adeguamento privacy, separazione e divorzi, successioni, concorsuale, esecuzioni, corporate, consulenza periodica, consulenza online, aste giudiziarie, pre asta, saldo e stralcio, mediazione e negoziazione assistita.

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Lo Studio Legale Balistreri offre assistenza legale anche attraverso i sistemi ADR (Alternative Dispute Resolution), quale la negoziazione assistita, attuando strategie finalizzate a comporre bonariamente la lite insorta. Tale strumento, in considerazione dei tempi processuali e delle incertezze derivanti dal giudizio, permette di evitare conflitti che possono portare a spese impreviste ed imprevedibili.

La negoziazione assistita può essere utilizzata anche per ottenere la separazione consensuale  o il divorzio congiunto senza ricorrere al Tribunale ma alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

L’istituto della negoziazione assistita, introdotto con il decreto legge n. 132/2014, successivamente convertito con la Legge n. 162/2014, nato con l’obiettivo principale di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause, si propone come strumento alternativo al contenzioso, volto alla risoluzione delle controversie in tempi rapidi e con costi certi e contenuti. 

Nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato, il quale avrà il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto per lo stesso di impugnare l’accordo al quale abbia partecipato.

Il procedimento viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

La controparte, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire allo stesso. Se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine sopra detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine (30 giorni) decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

La comunicazione dell’invito, al pari della sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine di prescrizione.

La negoziazione assistita è rappresentata da un accordo definito “convenzione di negoziazione”, attraverso il quale le parti convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, con cui le parti fissano delle regole per lo svolgimento della procedura. 

La convenzione contiene:

  • il termine concordato dalle parti per poter espletare la procedura, il quale non potrà essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, salvo che le parti non decidano di prorogare di ulteriori trenta giorni la procedura;
  • l’oggetto della controversia, che non può interessare diritti indisponibili o materie di lavoro.

Per quanto riguarda la forma, la legge prescrive che la convenzione di negoziazione debba essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta. 

Gli esiti della negoziazione assistita potranno essere di due tipi:

  • il raggiungimento di un accordo conciliativo; 
  • o il mancato raggiungimento dello stesso. 

L’accordo conciliativo che definisce la controversia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. I difensori, certificano l’autenticità delle firme e la conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico.

La negoziazione assistita può essere volontaria,  ma non può avere ad oggetto diritti indisponibili né vertere in materia di lavoro, ovvero obbligatoria (ex lege), quando il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda (rilevabile d’ufficio o eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza).

La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: 

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; 

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc); 

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 

d) nei procedimenti in camera di consiglio; 

e) nell’azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).

Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:

  • risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione, come detto sopra, dei crediti in materia di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro;
  • in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto.

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