Quando il debitore di una casa pignorata può chiedere la vendita diretta?
In primo luogo, è bene precisare che con la vendita diretta il debitore reperisce un potenziale acquirente disposto a formulare un’offerta di acquisto per un prezzo almeno pari a quello indicato nella perizia redatta dall’esperto estimatore nominato dal Giudice.
Come si svolge la vendita diretta?
Il debitore, attraverso quest’istituto, avendo l’interesse ad evitare i rischi ai quali rimarrebbe esposto in caso di una vendita forzata, potrà farsi parte attiva nella ricerca di un acquirente.
Il 1° comma dell’art. 568 bis c.p.c. , infatti, introduce la facoltà per il debitore di chiedere al Giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato disponendo che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dall’udienza prevista dall’art. 569, primo comma, c.p.c., può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima…
Quali sono i requisiti che deve avere l’istanza per la vendita diretta?
L’istanza del debitore è ammissibile solo:
- a) se si allega all’istanza un’offerta irrevocabile per 120 giorni;
- b) se, a garanzia dell’offerta, viene depositata una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.
L’istanza e l’offerta, inoltre, dovranno notificarsi a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. al creditore procedente, ai creditori intervenuti iscritti (intervenuti e non) e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima.
A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al 1° comma dell’art. 568 bis c.p.c. non può essere formulata più di una volta (4° comma art. 568 bis c.p.c.).
Serve il consenso dei creditori per la vendita diretta?
La vendita diretta, a prescindere dalla sua ammissibilità, richiede comunque il consenso dei creditori che possono opporsi entro l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.
In difetto di opposizione, il giudice aggiudica l’immobile direttamente all’offerente, senza la gara, stabilendo le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro 90 giorni (o nel termine inferiore eventualmente indicato dall’offerente), a pena di decadenza. Versato il prezzo, una volta verificato l’assolvimento degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento.
Cosa succede se anche un solo creditore si oppone alla vendita diretta?
L’opposizione all’aggiudicazione di un creditore titolato o uno di quelli iscritti (di cui all’art. 498 c.p.c.) fa aprire un subprocedimento alla gara con gli altri offerenti, con un prezzo base determinato dall’offerta acquisita con l’istanza di vendita diretta.
Il giudice, quindi, con ordinanza:
a) Fissa un termine per l’effettuazione della pubblicità dell’offerta pervenuta e della vendita;
b) fissa il termine di 90 giorni per la formulazione di ulteriori offerte d’acquisto, ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
c) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’apposita udienza per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;
d) prevede, salvo pregiudichi gli interessi dei creditori o il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche.
Come avviene il trasferimento nella vendita diretta?
Quanto al trasferimento del bene nella vendita diretta, avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto di trasferimento.
Il legislatore, tuttavia, ha anche previsto l’ipotesi, su istanza dell’aggiudicatario, che il giudice lo autorizza alla stipula di un atto negoziale, ordinando contestualmente alla trascrizione di quest’ultimo – la cancellazione dei vincoli ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
In tal caso, il notaio stipulante trasmette copia dell’atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.