l’aspettativa non retribuita può essere richiesta dal datore di lavoro?
La collocazione in aspettativa non retribuita dei lavoratori subordinati rappresenta un beneficio, che solo i lavoratori possono chiedere, esercitando tale diritto per specifiche circostanze nei limiti della individuazione operata dalla legge, o dal contratto collettivo applicato. Al datore di lavoro può essere riconosciuta, al più, la possibilità di tentare una sorta di moral suasion, nei confronti del proprio dipendente, con la consapevolezza che senza il suo consenso, non potrà aversi alcuna collocazione unilaterale.
Aspettativa richiesta dal Datore di Lavoro
Proprio perché l’aspettativa comporta una riduzione dello stipendio, che può arrivare fino al suo azzeramento, con l’unica garanzia del mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro non può imporre l’aspettativa al dipendente.
In situazioni di carenza di lavoro o di problemi temporanei, l’azienda può ricorrere agli ammortizzatori sociali.
Se questi ultimi non sono disponibili o sono esauriti, un accordo deve essere raggiunto per garantire la continuità del posto di lavoro del dipendente attraverso un periodo di aspettativa.
In assenza di un accordo, la sospensione dal lavoro a titolo di “aspettativa” costituisce una violazione contrattuale, con conseguenti obblighi risarcitori previsti dall’art. 1453 del Codice Civile.
Tali obblighi includono il pagamento della retribuzione e dei contributi come se la prestazione lavorativa fosse stata effettivamente resa.